IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27  dicembre  1997,
n. 449; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 aprile 1998; 
 Acquisito il parere della commissione Igiene e sanita' del Senato; 
 Acquisito il parere della commissione Affari sociali della Camera; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
unificata con la conferenza Statocitta' e autonomie locali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 aprile 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per  la
funzione pubblica e  gli  affari  regionali  e  per  la  solidarieta'
sociale; 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                    Finalita' e criteri generali 
  1. Il Servizio  sanitario  nazionale  garantisce  la  tutela  della
salute e l'accesso ai servizi alla totalita'  dei  propri  assistiti,
senza distinzioni individuali  o  sociali.  Nell'ambito  dei  livelli
essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed  uniformi  posti  a
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale   sono   individuate   le
prestazioni la cui fruizione e' subordinata al pagamento  diretto  da
parte dell'assistito di una quota limitata di  spesa,  finalizzata  a
promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni  stesse.  La
partecipazione e' strutturata in modo da evitare l'uso  inappropriato
dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni. 
  2. In armonia con i principi e le finalita' del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, il  presente  decreto  fissa  i  criteri,  gli
ambiti e le modalita' di applicazione del sistema  di  partecipazione
al costo delle prestazioni, nonche'  i  criteri  di  esenzione  dalla
stessa per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica
del nucleo familiare e alle condizioni di malattia. 
  3. Nel rispetto del principio della sostenibilita' economica  della
spesa associata  al  consumo  di  prestazioni  sanitarie  soggette  a
partecipazione, e'  riconosciuta  agli  assistiti  l'esenzione  dalla
partecipazione in relazione a: 
  a)  la  situazione  economica  del  nucleo  familiare,   ai   sensi
dell'articolo 4; 
  b) la presenza di specifiche condizioni di malattia,  limitatamente
alle prestazioni connesse, ai sensi dell'articolo 5. 
  4. Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione
di provata efficacia, di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria
di base, nonche' di assicurare il ricorso all'assistenza  ospedaliera
ogniqualvolta il trattamento in regime di ricovero ordinario  risulti
appropriato rispetto  alle  specifiche  condizioni  di  salute,  sono
escluse dal sistema di partecipazione al  costo  e,  quindi,  erogate
senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione: 
  a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e  le
altre prestazioni di assistenza specialistica  incluse  in  programmi
organizzati di diagnosi precoce e prevenzione  collettiva  realizzati
in attuazione del  piano  sanitario  nazionale,  dei  piani  sanitari
regionali o comunque promossi o autorizzati con  atti  formali  della
regione; 
  b) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e  le
altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela
della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte  a  livello
locale in caso di situazioni epidemiche, nonche'  quelle  finalizzate
all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge; 
  c) le prestazioni di medicina generale e  di  pediatria  di  libera
scelta; 
  d) i trattamenti erogati  nel  corso  di  ricovero  ospedaliero  in
regime ordinario, ivi inclusi  i  ricoveri  di  riabilitazione  e  di
lungodegenza postacuzie, e le prestazioni strettamente e direttamente
correlate al  ricovero  programmato,  preventivamente  erogate  dalla
medesima struttura, ai sensi dell'articolo 1, comma 18,  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662. 
  5. Restano  altresi'  escluse  dalla  partecipazione  al  costo  le
prestazioni erogate a fronte  di  condizioni  di  interesse  sociale,
finalizzate a: 
  a) la  tutela  della  maternita',  limitatamente  alle  prestazioni
definite dal decreto del Ministro della sanita'  del  6  marzo  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87  del  13  aprile  1995,  da
aggiornare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, sentito il Consiglio  superiore  di  sanita'  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome; 
  b)  la  prevenzione  della  diffusione   dell'infezione   da   HIV,
limitatamente all'accertamento dello stato di  infezione,  in  favore
dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti  a
rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione; 
  c) la promozione delle  donazioni  di  sangue,  organi  e  tessuti,
limitatamente alle prestazioni connesse all'attivita' di donazione; 
  d) la tutela  dei  soggetti  danneggiati  da  complicanze  di  tipo
irreversibile a causa di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e
somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25  febbraio  1992,
n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate; 
  e)  i  vaccini  per  le  vaccinazioni  non  obbligatorie   di   cui
all'articolo 1, comma 34, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
nonche' quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle
regioni  nell'ambito  della  prevenzione  delle  malattie   infettive
nell'infanzia. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di leggi
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

    
           Nota al titolo: 
            - Si riporta il testo del comma  50  dell'art.  59  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la 
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
            "50. Al fine  di  assicurare  una  maggiore  equita'  del
          sistema della partecipazione alla spesa sanitaria  e  delle
          relative  esenzioni,  nonche'  di  evitare  l'utilizzazione
          impropria  dei   diversi   regimi   di   erogazione   delle
          prestazioni sanitarie, il Governo e' delegato  ad  emanare,
          entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   sentite   le   competenti   commissioni
          parlamentari e  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, nonche' il Garante per la  protezione  dei
          dati personali uno o piu' decreti legislativi di  riordino,
          con decorrenza 1 maggio  1998,  della  partecipazione  alla
          spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi
          e criteri direttivi: 
            a) il Servizio sanitario nazionale garantisce  la  tutela
          della salute e l'accesso  ai  servizi  alla  totalita'  dei
          cittadini senza distinzioni individuali o sociali; 
            b) nell'ambito  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,
          efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del  Fondo
          sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto  a
          linee   guida   e   percorsi   diagnosticoterapeutici,   le
          prestazioni la cui fruizione e'  subordinata  al  pagamento
          diretto, da parte dell'utente, di  una  quota  limitata  di
          spesa; 
            c)  sono  escluse  dalla  partecipazione  alla  spesa  le
          prestazioni rientranti in programmi,  anche  regionali,  di
          prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di  medicina
          generale e di pediatria di  libera  scelta,  i  trattamenti
          erogati  in  regime  di  ricovero  ordinario,  nonche'   le
          prestazioni di cui alla lettera f); 
            d) l'esenzione dei cittadini  dalla  partecipazione  alla
          spesa e' stabilita in relazione alla  sostenibilita'  della
          stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle  condizioni
          economiche, del nucleo familiare, dell'eta'  dell'assistito
          e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari
          patologie; 
            e) la condizione economica che da' diritto  all'esenzione
          e' definita con riferimento  al  nucleo  familiare,  tenuto
          conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in
          base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi  previsti
          dal  comma  51  del  presente  art.,  in   relazione   alla
          composizione qualitativa  e  quantitativa  della  famiglia,
          prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto  al
          lavoro e superando la discriminazione fra persone in  cerca
          di prima occupazione e disoccupati; e' prevista  l'adozione
          di  fattori  correttivi  volti   a   favorire   l'autonomia
          dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei
          che comprendono  al  loro  interno  individui  con  elevati
          bisogni di assistenza; 
            f) l'esenzione per patologie prevede la  revisione  delle
          forme  morbose  che  danno  diritto   all'esenzione   delle
          correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica
          e   specialistica,   ivi   comprese    quelle    di    alta
          specializzazione,  in  particolare   quando   trattasi   di
          condizioni croniche e/o invalidanti;  specifiche  forme  di
          tutela sono garantite alle  patologie  rare  e  ai  farmaci
          orfani.  All'attuazione  delle  disposizioni  del   decreto
          legislativo si provvede con regolamento del Ministro  della
          sanita' ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
            g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata  al
          costo delle  prestazioni  erogate,  e'  definita  anche  in
          relazione alla revisione dei sistemi tariffari di 
          remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati; 
            h) la revisione della partecipazione  alla  spesa  e  del
          regime delle esenzioni e' effettuata senza  maggiori  oneri
          complessivi a carico degli assistiti,  garantendo  comunque
          un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui; 
            i)  e'  promossa  la  responsabilita'  finanziaria  delle
          regioni, delle province autonome e delle aziende  sanitarie
          nella gestione del sistema di partecipazione alla  spesa  e
          del regime  delle  esenzioni,  anche  prevedendo  l'impiego
          generalizzato, nell'ambito di progetti  concordati  con  le
          regioni e le province autonome, di una  tessera  sanitaria,
          valida  sull'intero  territorio  nazionale  e  utilizzabile
          nell'ambito   della   Rete   unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni,  di  cui  all'art.   2,   comma   2,   del
          decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge
          30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto  della  normativa  sul
          trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  legge  31
          dicembre 1996, n. 675, e alla legge 31  dicembre  1996,  n.
          676, e nel rispetto degli  statuti  di  autonomia  e  delle
          relative norme di attuazione; 
            l) e' assicurata, anche con la previsione di uno  o  piu'
          regolamenti emanati a norma dell'art. 17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  la  semplificazione  delle
          procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione,
          nonche' di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche
          attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria  di  cui
          alla lettera i)". 
           Note all'art. 1: 
            - Si riporta il testo del decreto legislativo 31 marzo 
          1998, n. 109: 
            "Art. 1  (Prestazioni  sociali  agevolate).  -  1.  Fermo
          restando il diritto ad usufruire delle  prestazioni  e  dei
          servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
          disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
          sperimentale,  criteri  unificati  di   valutazione   della
          situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
          servizi  sociali  o  assistenziali   non   destinati   alla
          generalita' dei soggetti o comunque collegati nella  misura
          o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
          tale sperimentazione le disposizioni del  presente  decreto
          si  applicano  alle  prestazioni  o   servizi   sociali   e
          assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo,
          della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno  e
          della  pensione  sociale  e  di  ogni   altra   prestazione
          previdenziale,  nonche'  della  pensione   e   assegno   di
          invalidita' civile e delle indennita' 
          di accompagnamento e assimilate. 
            2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore  del  presente  decreto,  individuano,
          secondo le  disposizioni  dei  rispettivi  ordinamenti,  le
          condizioni  economiche   richieste   per   l'accesso   alle
          prestazioni  agevolate,  con  possibilita'   di   prevedere
          criteri differenziati in base alle condizioni economiche  e
          alla composizione della famiglia, secondo le  modalita'  di
          cui all'art. 3. Per particolari tipologie di prestazioni  a
          scadenza infraannuale, gli enti erogatori possono  altresi'
          differire, non oltre  il  31  dicembre  1998,  l'attuazione
          della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione
          delle condizioni economiche vigenti all'entrata  in  vigore
          del presente decreto, fino 
          al termine della loro efficacia, ove previsto. 
            3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con  il
          Ministro  per  la   solidarieta'   sociale,   il   Ministro
          dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica ed il Ministro del lavoro e  della
          previdenza   sociale,   sono   individuate   le   modalita'
          attuative,   anche   con   riferimento   agli   ambiti   di
          applicazione, del presente decreto. E' fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 59, comma 50, della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449. 
            Art. 2 (Criteri  per  la  determinazione  dell'indicatore
          della  situazione   economica   equivalente).   -   1.   La
          valutazione della situazione economica del  richiedente  e'
          determinata con riferimento al  nucleo  familiare  composto
          dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali  convive
          e da quelli considerati 
          a suo carico ai fini IRPEF. 
            2. L'indicatore della situazione  economica  e'  definito
          dalla somma dei redditi, come indicato  nella  parte  prima
          della tabella 1. Tale indicatore del reddito  e'  combinato
          con l'indicatore della  situazione  economica  patrimoniale
          nel  limite  massimo  del  venti  per  cento   dei   valori
          patrimoniali,  come  definiti  nella  parte  seconda  della
          tabella 1. 
            3. L'indicatore della situazione economica equivalente e'
          calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma  2
          e il parametro desunto dalla scala di equivalenza  definita
          nella tabella 2. 
            Art. 3  (Integrazione  dell'indicatore  della  situazione
          economica da parte degli enti erogatori).  -  1.  Gli  enti
          erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per
          fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi
          dell'art. 59, comma 52, della legge 27  dicembre  1997,  n.
          449, accanto  all'indicatore  della  situazione  economica,
          modalita'  integrative  di  valutazione,  con   particolare
          riguardo al concorso 
          delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari. 
            2.  Per  particolari  prestazioni  gli   enti   erogatori
          possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di  riferimento
          una composizione del nucleo  familiare  diversa  da  quella
          prevista dall'art. 2, comma 1. In tal caso  si  applica  il
          parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla
          tabella 2. 
            3.   Restano   ferme   le   disposizioni   vigenti    che
          attribuiscono  alle  amministrazioni  dello  Stato  e  alle
          regioni   la   competenza   a   determinare   criteri   per
          l'uniformita' di trattamento da parte di enti erogatori  da
          esse vigilati o comunque finanziati. 
            Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva del richiedente). -  1.
          Il  richiedente  la   prestazione   deve   presentare   una
          dichiarazione sostitutiva, a norma della  legge  4  gennaio
          1968, n. 15, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          concernente   le    informazioni    necessarie    per    la
          determinazione dell'indicatore della  situazione  economica
          equivalente. 
            2. Il richiedente dichiara altresi' di  avere  conoscenza
          che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi
          del comma 8, possono essere eseguiti controlli  diretti  ad
          accertare la  veridicita'  delle  informazioni  fornite  ed
          effettuati  presso  gli  istituti  di   credito   o   altri
          intermediari finanziari, specificando a tal fine il  codice
          identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono
          il patrimonio mobiliare. 
            3. La dichiarazione di cui al comma 1  va  presentata  ai
          comuni  o  ai  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale
          previsti  dalla  legge  30  dicembre  1991,   n.   413,   o
          direttamente all'amministrazione  pubblica  alla  quale  e'
          richiesta la prima prestazione. 
            4.  I  comuni,  i  centri  di  assistenza  fiscale  e  le
          amministrazioni  pubbliche  ai  quali  e'   presentata   la
          dichiarazione   sostitutiva   rilasciano    un'attestazione
          provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione  e
          gli elementi informativi necessari  per  il  calcolo  della
          situazione economica. 
            5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro per la  solidarieta'  sociale,  di
          concerto  con  il  Ministro   delle   finanze   e   sentita
          l'Autorita'    per     l'informatica     nella     pubblica
          amministrazione, sono emanate norme  dirette  a  consentire
          alle amministrazioni pubbliche che erogano le  prestazioni,
          nonche' ai comuni ed ai centri  autorizzati  di  assistenza
          fiscale, di rilasciare una  certificazione,  con  validita'
          temporalmente limitata, attestante la situazione  economica
          dichiarata,  valevole  ai  fini  dell'accesso  a  tutte  le
          prestazioni agevolate. 
            6. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale, di concerto  con  il  Ministro  delle
          finanze  e  sentita  l'Autorita'  per  l'informatica  nella
          pubblica amministrazione, sono stabiliti i modellitipo e le
          caratteristiche    informatiche     della     dichiarazione
          sostitutiva e dell'attestazione provvisoria. 
            7.  Gli  enti  erogatori  controllano,  singolarmente   o
          mediante un apposito servizio comune, la veridicita'  della
          situazione  familiare  dichiarata  e  confrontano  i   dati
          reddituali e patrimoniali dichiarati dai  soggetti  ammessi
          alle  prestazioni  con  i  dati  in  possesso  del  sistema
          informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono
          stipulare  convenzioni  con  il  Ministero  delle  finanze.
          L'ente erogatore provvede ad ogni  adempimento  conseguente
          alla   non   veridicita'   dei    dati    dichiarati.    Le
          amministrazioni possono  richiedere  idonea  documentazione
          atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei  dati
          dichiarati,  anche  al  fine  della  correzione  di  errori
          materiali o di modesta entita'. 
            8. Nell'ambito  della  direttiva  annuale  impartita  dal
          Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita'
          d'accertamento, una quota delle  verifiche  assegnate  alla
          Guardia di finanza e' riservata  al  controllo  sostanziale
          della  posizione  reddituale  e  patrimoniale  dei   nuclei
          familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni,  secondo
          criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa. 
            Art.  5  (Rapporto   sullo   stato   d'attuazione   della
          normativa). -  1.  La  commissione  tecnica  per  la  spesa
          pubblica  elabora  annualmente  un  rapporto  sullo   stato
          d'attuazione e sugli  effetti  derivanti  dall'applicazione
          dei  criteri  di  valutazione  della  situazione  economica
          disciplinati  dal  presente  decreto.  A   tale   fine   le
          amministrazioni e gli enti erogatori e quelli  responsabili
          delle   attivita'   di   controllo   delle    dichiarazioni
          sostitutive dei richiedenti comunicano alla commissione  le
          informazioni necessarie dirette ad accertare  le  modalita'
          applicative,  l'estensione   e   le   caratteristiche   dei
          beneficiari delle prestazioni  e  ogni  altra  informazione
          richiesta. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   trasmette   il   rapporto   al
          Parlamento. 
            Art. 6 (Disposizioni  integrative  e  correttive).  -  1.
          Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto possono essere emanate,  con  uno  o  piu'  decreti
          legislativi, disposizioni  integrative  e  correttive,  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di  cui  all'art.
          59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
            2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto  e'
          svolto nel  rispetto  delle  disposizioni  della  legge  31
          dicembre 1996, n. 675, e di quelle che saranno  dettate  ai
          sensi  del  comma  1,  anche  al  fine  di  assicurare   la
          perdurante efficacia del sistema dei controlli. 
                                   Tabella 1 
                       CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE 
                          DELLA SITUAZIONE REDDITUALE 
           Parte I. 
            La situazione  economica  dei  soggetti  appartenenti  al
          nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando: 
            a) il reddito complessivo ai  fini  IRPEF  quale  risulta
          dall'ultima dichiarazione  presentata  o,  in  mancanza  di
          obbligo di presentazione della dichiarazione  dei  redditi,
          dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato  dai  datori
          di lavoro o da enti previdenziali; per quanto  riguarda  la
          valutazione dei redditi agrari  dovra'  essere  predisposta
          un'apposita circolare ministeriale; 
            b) il reddito delle  attivita'  finanziarie,  determinato
          applicando il rendimento medio annuo dei  titoli  decennali
          del Tesoro  al  patrimonio  mobiliare  definito  secondo  i
          criteri di seguito elencati. 
            Dalla predetta somma si detraggono L.  2.500.000  qualora
          il nucleo familiare risieda  in  abitazioni  in  locazione.
          Tale importo e' elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del
          nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti 
          ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza. 
           Parte II - Definizione del patrimonio. 
            a)   Patrimonio   immobiliare:   fabbricati   e   terreni
          edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse
          da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini  ICI
          al  31  dicembre   dell'anno   precedente   a   quello   di
          presentazione della domanda, indipendentemente dal  periodo
          di possesso nel periodo d'imposta considerato. 
            Dalla  somma  dei  valori  cosi'  determinati  si  detrae
          l'ammontare del debito residuo  al  31  dicembre  dell'anno
          precedente per  mutui  contratti  per  l'acquisto  di  tali
          immobili. 
            b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del  patrimonio
          mobiliare e' effettuata indicando  in  un  unico  ammontare
          complessivo l'entita'  piu'  vicina  tra  quelle  riportate
          negli appositi moduli predisposti  dall'amministrazione.  A
          tale fine la valutazione dell'intero  patrimonio  mobiliare
          e' ottenuta sommando i valori mobiliari in  senso  stretto,
          le partecipazioni in  societa'  non  quotate  e  gli  altri
          cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalita'  che
          saranno definite  con  successiva  circolare  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica. 
            Dalla somma  dei  valori  del  patrimonio  immobiliare  e
          mobiliare,  determinati  come  sopra,  si  detrae,  fino  a
          concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto
          il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000. Tale  franchigia
          e' elevata fino a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare
          risieda in un'abitazione di proprieta'. 
                                                            Tabella 2 
                       LA SCALA DI EQUIVALENZA 
             Numero dei componenti Parametro 
                            
                       1 1,00 
                       2 1,57 
                       3 2,04 
                       4 2,46 
                       5 2,85 
             Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. 
            Maggiorazione di 0,2 in caso di  assenza  del  coniuge  e
          presenza di figli minori. 
            Maggiorazione di 0,5 per  ogni  componente  con  handicap
          psicofisico permanente di cui all'art. 3,  comma  3,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di  invalidita'  superiore
          al 66%. 
            Maggiorazione di  0,2  per  nuclei  familiari  con  figli
          minori, in cui entrambi i genitori  svolgono  attivita'  di
          lavoro e di impresa". 
            - Il testo del  comma  18  dell'art.  1  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: 
            "18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate
          al  ricovero  programmato,   preventivamente   erogate   al
          paziente dalla medesima struttura che  esegue  il  ricovero
          stesso,  sono  remunerate  dalla  tariffa   onnicomprensiva
          relativa   al   ricovero   e   non   sono   soggette   alla
          partecipazione  alla  spesa  da  parte  del  cittadino.   I
          relativi  referti  devono  essere  allegati  alla  cartella
          clinica che costituisce il diario del ricovero". 
            - Il decreto del Ministro della  sanita'  6  marzo  1995,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del  13  aprile
          1995, reca:  "Aggiornamento  del  decreto  ministeriale  14
          aprile 1984 recante protocolli di  accesso  agli  esami  di
          laboratorio e di diagnostica strumentale per  le  donne  in
          stato  di  gravidanza   e   a   tutela   della   maternita'
          responsabile". 
            - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, reca: "Indennizzo  a
          favore dei soggetti  danneggiati  da  complicanze  di  tipo
          irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 
          trasfusioni e somministrazione di emoderivati". 
            - Si riporta il testo del  comma  34  dell'art.  1  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
            "34. Ai fini della determinazione della quota  capitaria,
          in sede di ripartizione del Fondo sanitario  nazionale,  ai
          sensi dell'art. 12, comma 3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  il
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE), su proposta del Ministro  della  sanita',  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai  seguenti  elementi:
          popolazione residente, frequenza dei consumi  sanitari  per
          eta' e per sesso, tassi di  mortalita'  della  popolazione,
          indicatori relativi a particolari  situazioni  territoriali
          ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
          regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
          su proposta del Ministro della  sanita',  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
          vincolare  quote  del  Fondo   sanitario   nazionale   alla
          realizzazione di specifici obiettivi  del  Piano  sanitario
          nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela  della
          salute maternoinfantile, della salute mentale, della salute
          degli  anziani  nonche'   per   quelli   finalizzati   alla
          prevenzione,  e  in  particolare  alla  prevenzione   delle
          malattie ereditarie. Nell'ambito  della  prevenzione  delle
          malattie infettive nell'infanzia  le  regioni,  nell'ambito
          delle loro  disponibilita'  finanziarie,  devono  concedere
          gratuitamente   i   vaccini   per   le   vaccinazioni   non
          obbligatorie     quali     antimorbillosa,     antirosolia,
          antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo  B  quando
          queste vengono  richieste  dai  genitori  con  prescrizione
          medica. Di tale norma possono  usufruire  anche  i  bambini
          extracomunitari non residenti sul territorio nazionale".